Verso una definizione di “professionista” #
Sono ormai numerosi i professionisti che operano senza appartenere ad un albo o un ordine professionale. Spesso sono ambiti particolarmente innovativi, che non trovano ancora una disciplina formalizzata e univoca.
Alcune di queste attività sono “tradizionali” (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d’interni, fotografi, ecc.). Altre sono di formazione più recente (pubblicitario, grafico, designer, webmaster, social media manager, influencer, consulente aziendale, educatore, pedagogista, operatore culturale museale, guida ambientale escursionistica, ecc).
Nessun elenco potrebbe dirsi esaustivo, dal momento che si stima che in Italia siano oltre 200 profili professionali, esercitati da più di 3 milioni di persone.
Nella maggior parte dei casi sono professionisti che svolgono attività rilevanti in campo economico, non formalmente inquadrati in un ambito giuridico. Anche in settori rilevanti della società e dell’economia come possono essere la mobilità o il turismo.
Tecnicamente, tali ambiti di servizio sono definiti nel novero delle “professioni non regolamentate“, poiché per lungo tempo non sono state oggetto di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
La Legge 14 gennaio 2013 n. 4 #
Ad affrontare per la prima volta in materia organica la disciplina dei “professionisti senza ordine” è stata la Legge 14 gennaio 2013 n.4 (entrata in vigore l’11 febbraio 2013 ma rimasta priva di decreti attuativi fino al 2018). Tale normativa, che recepisce una Direttiva europea, mira a garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, definiti come: “Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi“.
Il manager di destinazione, dal quale ci si attende la capacità di gestire la complessità di un intero territorio, con tutti i suoi attori chiave, in relazione con le istituzioni e con i mercati, non ha mai ricevuto l’attenzione che – ad esempio – sono riuscite a sollecitare le guide turistiche, che invece esercitano una “professione regolamentata” ai sensi dell’art. 2229 del codice civile (“Esercizio delle professioni intellettuali“) e che quindi devono superare un esame di abilitazione all’esercizio. La professione peraltro è chiaramente inserita dal Codice del Turismo (Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79) tra le previsioni dell’art. 6: “Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati“. Ed è stata oggetto di una recente revisione, con Legge del 13 dicembre 2023 n. 190, recante la disciplina della professione di guida turistica, che stabilisce i criteri e le condizioni per l’esercizio della professione di guida turistica, fissando a tal fine principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.
Professionisti senza albo: associazioni #
I professionisti non iscrivibili ad albi possono “Costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza“.
La legge n. 4/2013 non impone ai professionisti di essere iscritti ad una associazione. Tuttavia, chi sceglie di farlo dà forza ad un ambito professionale che altrimenti rimane misconosciuto. Non secondariamente, entra in rete con altri professionisti che esercitano attività analoghe o congruenti, aumentando le opportunità di crescita umana, oltre che professionale. Più di tutto, il professionista che sceglie di iscriversi contrae alcuni obblighi e accetta di attenersi ad alcune regole, liberamente sottoscritte attraverso uno specifico codice deontologico.
Da un punto di vista squisitamente formale, va infatti evidenziato il dettato dell’articolo 1, comma 3: “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori“. Ne deriva che, ai sensi della Legge n. 4/2013, il primo dovere dei professionisti senza ordine è quello di indicare nelle fatture emesse la seguente dizione: “Professionista di cui alla Legge n. 4/13“
Qualora non sia rispettata l’indicazione da riportare in fattura, il professionista è sanzionabile a norma del Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005. Il professionista iscritto ad un’associazione riconosciuta, infatti, è “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore. In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 5.000 a € 500.000, secondo la gravità e la durata della violazione.
E’ da osservare che la partecipazione a tali associazioni è libera e non è in alcun caso obbligatoria per svolgere la professione e, di conseguenza, l’iscrizione può esprimere un valore nel mercato del lavoro in funzione dell’autorevolezza dell’associazione.
Il registro SIMTUR #
SIMTUR, ovvero la Società Italiana professionisti mobilità e turismo sostenibili, ha inteso già nel 2019 dare vita ad un ecosistema nazionale di professionisti “Community Destination Manager” che prevede “specifici requisiti per l’iscrizione” e il rilascio di “attestazioni di conformità” a condizione che l’associato abbia sottoscritto il codice deontologico e abbia contratto e rispettato l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo.
Al fine di generare profili quanto più omogenei, la logica utilizzata per aggregare profili diversi all’interno del proprio registro, SIMTUR ha adottato il formato della Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali (NUP06) redatta da Istat in partnership istituzionale con Isfol, basato sul criterio di competenza visto nella sua duplice dimensione del “livello” (skill level) e del “campo” (skill specialization):
- il “livello di competenza” è definito in funzione della complessità e dell’estensione delle mansioni, ovvero del livello di responsabilità e di autonomia decisionale che le caratterizza;
- il “campo di competenza” coglie, invece, le differenze nei domini settoriali, negli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, nelle attrezzature utilizzate, nei materiali lavorati, nel tipo di bene prodotto o servizio erogato nell’ambito della professione.
Il criterio della competenza ha consentito di delineare un sistema classificatorio articolato su 2 livelli di aggregazione gerarchici denominati “Categorie“: gli associati “effettivi” possono aderire al sistema di valutazione dei CFP e quindi la valutazione del CV finalizzata al riconoscimento di “professionista senior” e al conseguente inserimento nel registro SIMTUR.